Sez. L - , Sentenza n. 8672 del 27/03/2023 (Rv. 667183 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Servizi pre-ruolo - Immissione in ruolo - Anzianità pregressa - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – Disapplicazione - Fondamento - Necessità - Criteri - Mancato possesso del titolo abilitante - Irrilevanza.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio.
Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Legge 05/03/1999 num. 124 art. 11, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)