Sez. L, Sentenza n. 6054 del 17/06/1999 (Rv. 527636 - 01)
NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO | Funzioni di notaio temporaneo ex art. 6 legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Cessazione delle funzioni nel vigore del D.M. 10 novembre 1955 - Indennità relativa - Spettanza.
NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
L'indennità di cessazione dalla carica spetta anche al notaio incaricato in via temporanea ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, poiché l'art. 16 del il D.M. 10 novembre 1955 (emesso ai sensi dell'art. 13 della legge 3 agosto 1949 n. 577 istitutiva del Consiglio nazionale del notariato), applicabile "ratione temporis" nella fattispecie, attribuisce detta indennità senza operare eccezioni né distinzioni. Sarebbe peraltro contraria agli artt. 3 e 38 Costituzione ogni interpretazione del suddetto decreto che escludesse i notai incaricati temporaneamente dal diritto all'indennità di cessazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1949 num. 577 art. 13, DM Grazia e Giustizia 10/11/1955, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 6, DPR 12/10/1990 num. 317 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)