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Sez. L, Sentenza n. 14095 del 13/11/2001 (Rv. 550215 - 01)

NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO | Funzioni di notaio temporaneo "ex" art. 6 legge n. 89 del 1913 - Cessazione dalle funzioni - Indennità relativa ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 317 del 1990 - Spettanza - Disapplicazione, perché in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 17, quinto comma, d.P.R. citato.
Stato
decisa il 2001-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550215-01

NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

L'indennità di cessazione dalla carica spetta anche al notaio incaricato in via temporanea ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dovendosi disapplicare, "ex" art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, perché contraria agli artt. 3 e 38 Cost., la norma regolamentare di cui all'art. 17, quinto comma, del d.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317, la quale esclude il periodo di esercizio temporaneo di funzioni notarili ai fini della determinazione dell'indennità di cessazione prevista dall'art. 26 del medesimo d.P.R..

Riferimenti normativi: DPR 12/10/1990 num. 317 art. 17 com. 5, DPR 12/10/1990 num. 317 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 6, Legge 20/01/1994 num. 49 art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)