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Sez. 1, Sentenza n. 3782 del 21/02/2006 (Rv. 589180 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Corte dei Conti - Giudizio pensionistico - Durata - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589180-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le cause pensionistiche davanti alla Corte dei Conti, la lesione del diritto alla definizione del processo nel termine ragionevole va riscontrata con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, tenendosi cioè conto del tempo complessivo dell'attesa della risposta sulla domanda di giustizia. L'omissione o il ritardo nella presentazione dell'istanza di prelievo o di sollecitazione o di trattazione anticipata (pur quando prevista dalla prassi degli uffici giudiziari quale strumento acceleratorio) non implicano né il trasferimento sui contendenti della responsabilità dello Stato del superamento del termine congruo per l'emanazione della pronuncia definitiva del processo; né tanto meno il differimento della decorrenza del termine ragionevole di durata della causa dalla data della proposizione della domanda fino alla presentazione delle istanze medesime.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 19 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 5 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 10, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)