Sez. 1, Sentenza n. 21045 del 02/11/2004 (Rv. 577911 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Non ragionevole durata - Determinazione - Giudizio pensionistico - Fase amministrativa diretta all'emanazione del provvedimento oggetto di impugnazione - Durata della stessa - Computabilità - Condizioni - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89 il giudice, nell'accertare la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, deve considerare, tra l'altro, il comportamento di ogni autorità chiamata a concorrere al procedimento o, comunque, a contribuire alla sua definizione. Nel novero di tali autorità, va compresa anche quella preposta a trattare la fase amministrativa necessaria che precede il giudizio pensionistico e per l'esaurimento della quale non sia previsto alcun termine, in quanto detto giudizio presuppone l'impugnazione di un provvedimento amministrativo definitivo avente ad oggetto il diritto alla pensione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della Corte territoriale, il quale non aveva considerato, nel termine di ragionevole durata, il periodo di sei anni atteso da un ex militare di leva per ottenere dal Ministero della difesa il diniego della domanda di attribuzione di pensione di invalidità per causa di servizio, poi impugnato dinanzi alla Corte dei conti).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)