Sez. L, Sentenza n. 468 del 28/01/1985 (Rv. 438680 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER UNIFICAZIONE DI PIÙ RAPPORTI ILLEGITTIMAMENTE A TERMINE - NATURA - MANCANZA - CONSEGUENTI LIMITI AL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER UNIFICAZIONE DI PIÙ RAPPORTI ILLEGITTIMAMENTE A TERMINE - NATURA - MANCANZA - CONSEGUENTI LIMITI AL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se come conseguenza della conversione in esso di più rapporti di lavoro cui sia stato illegittimamente apposto un termine finale, ha natura dichiarativa, sicché la circostanza che essa non sia ancora intervenuta non comporta limiti al decorso della prescrizione dei crediti del lavoratore, che, giusto il disposto dell'art. 2935 cod. civ., inizia fin dal momento in cui i relativi diritti possano essere fatti valere. (nella specie, la Corte suprema ha enunciato l'esposto principio in relazione a crediti per spettanze retributive affermando l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., per effetto della sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale, con la sua sospensione durante il rapporto di lavoro ove non già assistito dalla stabilità reale, conferita, ai rapporti da essa disciplinati, dalla legge n. 300 del 1970 con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore (11 giugno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)