Sez. L, Sentenza n. 5568 del 13/11/1985 (Rv. 442760 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE SUCCESSIVAMENTE CONVERTITI IN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER NULLITÀ DEI TERMINI APPOSTI - STABILITÀ DI QUEST'ULTIMO RAPPORTO - RIMOZIONE "EX POST" DELLA ANTERIORE PRECARIETÀ DEI SINGOLI RAPPORTI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE SUCCESSIVAMENTE CONVERTITI IN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER NULLITÀ DEI TERMINI APPOSTI - STABILITÀ DI QUEST'ULTIMO RAPPORTO - RIMOZIONE "EX POST" DELLA ANTERIORE PRECARIETÀ DEI SINGOLI RAPPORTI - INAMMISSIBILITÀ.*
La prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto ove quest'ultimo non sia caratterizzato dall'applicabilità del regime della cosiddetta stabilità reale, applicabilità che però va correlata al concreto atteggiarsi del rapporto e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, di un'effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore. Pertanto nella ipotesi di una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato, destinati, in ragione della loro configurazione formale, ad esaurirsi alla scadenza del termine senza nessuna garanzia in ordine alla loro riattivazione, deve ritenersi che non decorra la prescrizione dei crediti del lavoratore, anche se successivamente viene accertata in giudizio la nullità dei termini apposti e quindi l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente munito di stabilità per la ricorrenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge, giacché si tratta pur sempre di una fictio juris, inidonea a rimuovere ex post la realtà anteriore della precarietà del rapporto. (V 1581/85, mass n 439569; (V 468/85, mass n 438680; (Conf 5696/83, mass n 431417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)