Sez. L, Sentenza n. 7905 del 28/08/1996 (Rv. 499391 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE | Principio della irretroattività della legge - Applicabilità alle fonti di normazione secondaria - Conseguenze - D.M. 18 giugno 1988 in tema di tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - Irretroattività.
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE
Il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., in base al quale l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie, ed è quindi applicabile al D.M. 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative modalità di applicazione); ne consegue che la disposizione di cui agli artt. 13 e 14 di tale D.M., secondo cui il provvedimento di rettifica, adottato dall'I.N.A.I.L. d'ufficio o su istanza del datore di lavoro, ha effetto dalla data in cui deve essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, è applicabile solo a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.M..
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DM Lavori pubblici 18/06/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)