Sez. L, Sentenza n. 16547 del 05/08/2005 (Rv. 583733 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 16.6.1988 - Irretroattività - Riclassificazione dell'impresa per provvedimento dell'Inail o per decisione del giudice - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m. 18.6.1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio dall'Inail sia che l'esatta classificazione sia individuata dal giudice.
Riferimenti normativi: DM 18/06/1988, DM 12/12/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)