Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 139 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24626
- Finanza pubblica allargata
- Regione siciliana
- Enti con finalità di carattere culturale ed artistico
- Esercizi finanziari 1990 e 1991
- Possibilità di rendicontare su capitolo di bilancio regionale destinato a contributi per attività culturali, anche le spese sostenute per altre finalità
- Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del commissario dello stato
- Lamentata sostanziale sanatoria di attività irregolari con ingiustificato privilegio per gli enti che vi siano incorsi, in contrasto con i principi del buon andamento della pubblica amministrazione e della eguaglianza
- Successiva promulgazione della delibera legislativa regionale con omissione della disposizione impugnata
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana) per essere tale disposizione ingiustificatamente volta a sanare le posizioni di quelle associazioni o enti culturali e artistici che hanno utilizzato i contributi erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, negli anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attività di carattere culturale, artistico, scientifico) previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, deve dichiararsi - come anche richiesto, per il ricorrente, dall'Avvocatura dello Stato - la cessazione della materia del contendere. La legge in questione, invero, è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione (legge regionale 7 novembre 1997, n. 41) con omissione della disposizione impugnata, che pertanto non potrebbe più essere oggetto di successiva promulgazione.
Norme impugnate
- art. 2 legge regionale Sicilia 29 ottobre 1997
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante "Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 5 novembre 1997, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1.1
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente la norma, "dal tenore letterale non chiaro e ambiguo", sarebbe volta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni o enti culturali e artistici che hanno utilizzato i contributi regionali erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, negli anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attività di carattere culturale, artistico, scientifico) previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66. La sanatoria sarebbe avvenuta in assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente interesse generale, e senza che sia possibile individuare nella fattispecie oggetto della normativa peculiarità tali da giustificare l'intervento. La disposizione determinerebbe in tal modo una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di tutte quelle associazioni che hanno osservato il disposto normativo, privilegiando situazioni di fatto irregolari circa l'utilizzazione pregressa del contributo, tanto più che - ad avviso del ricorrente - l'intervento del legislatore regionale appare diretto a esonerare gli amministratori delle associazioni o degli enti culturali da eventuali responsabilità.
punto 1.2
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge 7 novembre 1997, n. 41, omettendo le previsioni dell'art. 2, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana solleva, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), in tema di "rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 dagli enti aventi finalità di carattere culturale e artistico".
Poiché tuttavia la legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con omissione della disposizione denunciata d'incostituzionalità (legge regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicché essa non potrebbe più essere oggetto di successiva separata promulgazione, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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