Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002 (Rv. 556445 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Principio della immutabilità della contestazione - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Al licenziamento per giusta causa, è applicabile il principio della immutabilità della contestazione, con riguardo alle circostanze di fatto su cui esso è fondato; deve pertanto escludersi la legittimità del licenziamento nella ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto la sussistenza della giusta causa con riferimento ad un fatto non corrispondente a quello contestato dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di seconde cure che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato nei confronti di un responsabile della Telecom S.p.A. per l'adozione di una procedura diversa da quella prevista dalla normativa interna in caso di reclami per ammanchi di telefonia pubblica, e ritenuto legittimo dal pretore con riferimento alla violazione di una prassi di "correntezza commerciale", mai contestata dalla datrice di lavoro.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)