Sez. L, Sentenza n. 22752 del 03/12/2004 (Rv. 578163 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immutabilità delle contestazioni - Ampliamento non consentito - Nozione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Con riferimento al principio della immutabilità della contestazione, il passaggio (nella specie operato dal datore di lavoro nel giudizio di appello) da una contestazione per essere stato il dipendente "autore di un fatto" a quella di "omesso controllo ovvero insufficiente indagine per accertare chi fosse stato l'autore del fatto" costituisce ampliamento (della contestazione stessa) non consentito, perché argomentare il contrario significherebbe ammettere la legittimità di contestazioni "in progress" o di contestazioni "allusive", rimettendo al giudice un compito che, lungi dal costituire esercizio istituzionale dei poteri di interpretazione della volontà negoziale, si tradurrebbe in una inammissibile integrazione, o correzione, della medesima.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)