Sez. 1, Sentenza n. 72 del 12/01/1968 (Rv. 330898 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO CONTRARIO A NORMA IMPERATIVA - VOLONTA DEI CONTRAENTI DI VIOLARE LA NORMA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO CONTRARIO A NORMA IMPERATIVA - VOLONTA DEI CONTRAENTI DI VIOLARE LA NORMA - IRRILEVANZA.*
La valutazione della nullita di un contratto va compiuta soltanto alla stregua del dato oggettivo costituito dalla esistenza di una norma imperativa alla quale il contratto e contrario, essendo del tutto irrilevante che la volonta dei contraenti fosse o meno diretta a violarla.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)