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Sez. 1, Sentenza n. 72 del 12/01/1968 (Rv. 330898 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO CONTRARIO A NORMA IMPERATIVA - VOLONTA DEI CONTRAENTI DI VIOLARE LA NORMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330898-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO CONTRARIO A NORMA IMPERATIVA - VOLONTA DEI CONTRAENTI DI VIOLARE LA NORMA - IRRILEVANZA.*

La valutazione della nullita di un contratto va compiuta soltanto alla stregua del dato oggettivo costituito dalla esistenza di una norma imperativa alla quale il contratto e contrario, essendo del tutto irrilevante che la volonta dei contraenti fosse o meno diretta a violarla.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)