Sez. 2, Sentenza n. 4395 del 22/11/1976 (Rv. 383115 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITA - VENDITA CON OGGETTO ILLECITO - NULLITA O ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITA - VENDITA CON OGGETTO ILLECITO - NULLITA O ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
In materia di contratto di compravendita con oggetto illecito, se e vero che l'illiceita deve essere accertata con riferimento al dato oggettivo dell'esistenza di una norma imperativa e di un contrasto con questa, l'illiceita medesima, tuttavia, produce effetti diversi sulla validita del contratto a seconda del rilievo da essa assunto nei riguardi della volonta dei contraenti. Ed, invero, se costoro hanno posto scientemente in essere la pattuizione avente oggetto illecito, il contratto e affetto da nullita, se, invece, l'illiceita e ignorata dalle parti, siffatta ignoranza si riflette sull'intento negoziale quale vizio del consenso ed importa l'annullabilita del contratto per errore. (V 72/68, mass n 330898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)