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Sez. L, Sentenza n. 12068 del 10/06/2015 (Rv. 635551 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Disposizione d'ufficio di mezzi di prova in ordine al rilascio in Italia della procura alle liti - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635551-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nelle controversie in materia di lavoro, il giudice può disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., l'ammissione di mezzi istruttori in ordine al luogo di rilascio della procura alle liti, in quanto presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, quali, nella specie, la richiesta di produzione dei titoli di viaggio attestanti la presenza in Italia del mandante e l'interrogatorio formale della stessa parte, in modo da ritenere all'esito la sussistenza di elementi di giudizio integrativi idonei a concludere che sia stata acquisita la prova contraria al rilascio nel territorio dello Stato di detta procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)