Sez. 3, Sentenza n. 14843 del 27/06/2007 (Rv. 597466 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Necessità del suo rilascio in calce o a margine del ricorso o del controricorso - Sussistenza - Conseguenza in caso di apposizione su atti diversi, come sulla sentenza oggetto del ricorso in sede di legittimità - Inammissibilità, dichiarabile anche d'ufficio, del ricorso o del controricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati (salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83). Ne consegue che è invalida la procura che (come nella specie) sia apposta in calce alla sentenza impugnata, non rechi la data in cui è stata rilasciata e sia richiamata genericamente nell'intestazione del ricorso, in quanto è priva non solo del necessario requisito della specialità, ma anche di quello dell'incontestata anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso. In tal caso, l'invalidità della procura, incidendo sulla validità stessa dell'instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso (o del controricorso) indipendentemente dall'eccezione della parte interessata, il cui eventuale comportamento acquiescente rimane irrilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)