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Sez. 2, Sentenza n. 3258 del 11/05/1983 (Rv. 428154 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - SERVITÙ DI CONTENUTO ATIPICO - SERVITÙ DI ARIA E LUCE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO DI CHIUDERE LE LUCI EX ART. 904 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428154-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - SERVITÙ DI CONTENUTO ATIPICO - SERVITÙ DI ARIA E LUCE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO DI CHIUDERE LE LUCI EX ART. 904 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Rientra nel potere dispositivo delle parti costituire delle servitù di contenuto atipico ed è, quindi, consentito convenire a favore di un fondo e a carico di un altro fondo la servitù di aria e di luce, giacché il contenuto di una limitazione legale della proprietà immobiliare può essere incluso in una servitù vera e propria di maggiore portata, attraverso la quale il fondo venga agevolato, in misura maggiore di quella che stabilisce la legge, mediante l'Onere imposto al vicino. In tal caso, l'Esercizio della servitù rimarrà disciplinato dal titolo costitutivo di essa ed il vicino, proprietario del fondo servente, perderà le facoltà, attribuitegli dall'art. 904 cod. civ., di chiedere la medianza del muro per costruirvi in appoggio o di chiudere la luce con una costruzione in aderenza, poiché proprio a quel fine tende la Costituzione della servitù, creando a carico del proprietario di quel fondo l'Obbligo di sopportare la luce e di non operarne mai la soppressione. (V 927/79, mass n 397090).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)