Sez. 2, Sentenza n. 4918 del 08/03/2006 (Rv. 586714 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte verificatasi successivamente alla notificazione della sentenza di primo grado - Appello - Notificazione al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado - Validità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazioni, qualora dopo la notificazione della sentenza si sia verificata la morte della parte, la notificazione dell'appello alla parte defunta nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado, senza che l'appellante fosse già a conoscenza del decesso, è idonea ad instaurare validamente il giudizio, qualora gli eredi della parte defunta prendano parte al successivo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)