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Sez. 2, Sentenza n. 5230 del 26/05/1998 (Rv. 515829 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE | Notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito della parte deceduta - Validità - Partecipazione al successivo giudizio di tutti gli eredi del "de cuius" - Necessità - Atto di prosecuzione volontaria del giudizio di alcuni soltanto dei coeredi - Conseguenze - Integrazione del contradditorio "officio iudicis" - Necessità - Procura "ad litem" rilasciata dal "de cuius" al difensore - Validità estesa ai coeredi - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515829-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

La morte della parte, costituita a mezzo di procuratore, verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al collegio non produce alcun effetto interruttivo del processo (salva ipotesi di riapertura dell'istruzione), così che deve ritenersi validamente proposto il successivo gravame avverso la sentenza mediante notifica dell'atto di appello al procuratore costituito della parte deceduta, a condizione che gli eredi di quest'ultima prendano, poi, parte al successivo giudizio in qualità di litisconsorti necessari. L'atto di prosecuzione volontaria del giudizio, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è, pertanto, sufficiente alla iniziale ricostituzione del rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, senza che questi - così come gli eredi in prosecuzione volontaria - possano validamente essere rappresentati dal procuratore del "de cuius", in forza del mandato da questi in origine rilasciato, senza conferire al difensore stesso una nuova procura "ad litem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)