diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1095 del 29/10/1979 Ud. (dep. 24/01/1980) Rv. 144090 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITA (QUESTIONI DI) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SIGNIFICATO - DEROGA ALL'ART 61 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144090-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITA (QUESTIONI DI) - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - SIGNIFICATO - DEROGA ALL'ART 61 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*

Il secondo comma dell'art 522 cod proc pen, nel prevedere il rinvio degli Atti al giudice di primo grado intende riferirsi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha pronunziato la sentenza annullata e non gia alla persona fisica del giudice. Tale norma non costituisce quindi una deroga al principio fissato dal primo comma dell'art 61 cod proc pen secondo il quale il giudice che ha pronunciato o e concorso a pronunciare sentenza in un procedimento non puo partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)