Sez. 1, Sentenza n. 164 del 27/01/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158161 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - NULLITÀ ASSOLUTE - VERIFICATESI IN ISTRUTTORIA - RITUALMENTE DEDOTTE - INCIDENTI SULLA VALIDITÀ DEL RAPPORTO PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - NULLITÀ ASSOLUTE - VERIFICATESI IN ISTRUTTORIA - RITUALMENTE DEDOTTE - INCIDENTI SULLA VALIDITÀ DEL RAPPORTO PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
Il potere di annullamento conferito dal secondo comma dell'art. 522 del codice di procedura penale al giudice di appello riguarda le nullità assolute previste dall'art. 185 dello stesso codice, che, verificatesi in istruttoria e ritualmente dedotte, incidendo sulla esistenza di un valido rapporto processuale, impongono la rinnovazione del giudizio da parte del giudice di primo grado. Da ciò consegue che il procedimento, per effetto della rilevata nullità, ritorna nel periodo degli Atti preliminari al giudizio conferendo, così, al giudice di primo grado tutti quei poteri che lo stesso aveva prima della pronuncia della sentenza annullata. (V mass n 144090; (V mass n 144711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2, DPR 25/10/1955 num. 932 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)