Sez. 1, Sentenza n. 30115 del 20/05/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 226129 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Termine per l'effettuazione della chiamata - Inutile decorso per cause non imputabili all'amministrazione militare - Impedimento alla configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie: stato di detenzione durante la pendenza del termine per altro reato di mancanza alla chiamata.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA
Il reato militare di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) non è escluso nel caso di chiamata effettuata dopo l'inutile decorso dei termini stabiliti dall'art. 1, comma 2, del D.L.gs. 30 dicembre 1997 n. 505 (spirati i quali il cittadino ha diritto alla dispensa dal servizio), quando l'inosservanza di detti termini non sia riconducibile ad inerzia dell'amministrazione militare ma a fatti ad essa non imputabili, ivi compreso lo stato di detenzione nel quale il soggetto, durante la pendenza dei termini, si trovava a cagione di una precedente condanna per altro reato di mancanza alla chiamata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1997 num. 504 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)