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Sez. 1, Sentenza n. 9612 del 21/12/1987 Ud. (dep. 01/10/1988) Rv. 179310 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - FACOLTÀ DI DISPORRE LA PERIZIA PSICHIATRICA IN DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179310-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - FACOLTÀ DI DISPORRE LA PERIZIA PSICHIATRICA IN DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*

Perché il giudice possa disporre una perizia psichiatrica in dibattimento è necessario che i "gravi e fondati indizi" di cui all'art. 455 cod. proc. pen.; si ricolleghino alla sussistenza di uno stato soggettivo dell'imputato avente la natura e le caratteristiche di un vero e proprio stato patologico, il quale, una volta che sia accertato, conduca all'esclusione, ovvero alla diminuzione, della capacità di intendere e di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen.. al contrario ove gli elementi dedotti non solo non evidenziano lo stato patologico di cui sopra, o comunque non hanno riferimento ad esso, ma dimostrino soltanto la presenza di anomalie del carattere dell'imputato, correttamente il giudice di merito esclude la possibilità del vizio di mente, totale o parziale, e, conseguentemente, il concorso di gravi e fondati indizi per disporre la perizia psichiatrica. (Conf mass n 160854).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)