Sez. 1, Sentenza n. 2551 del 23/01/1990 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183458 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - FACOLTÀ DI DISPORRE LA PERIZIA PSICHIATRICA IN DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - FACOLTÀ DI DISPORRE LA PERIZIA PSICHIATRICA IN DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*
I gravi e fondati indizi che, ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen., consentono al giudice del dibattimento di disporre perizia psichiatrica devono essere relativi a vere e proprie infermità mentali e non già a mere anomalie del carattere o del comportamento e devono essere riconducibili a fatti specifici e dati segnaletici, oggettivamente accertati, dai quali siano desumibili tranquillanti ragioni di probabilità in ordine alla sussistenza di uno stato patologico della psiche dell'imputato. (Conf mass n 179310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)