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Sez. 1, Sentenza n. 180 del 13/01/1988 (Rv. 456797 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - FORZA MAGGIORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456797-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - FORZA MAGGIORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Non avendo la dichiarazione di adottabilità carattere sanzionatorio per i genitori, ma tutelando unicamente l'interesse del minore, l'art. 8 legge n. 184 del 1983, che si è limitato ad innovare la precedente disciplina dell'adozione speciale in tema di condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità, prevedendo la forza maggiore quale causa di giustificazione della mancata assistenza (ai fini della pronuncia di detto stato) purché abbia carattere transitorio, deve essere interpretato nel senso della assoluta prevalenza della prioritaria esigenza del minore di svilupparsi in un ambiente sano ed affettuoso, senza trascurare, peraltro, che il miglior ambiente di crescita del minore resta pur sempre, almeno tendenzialmente, quello della famiglia di sangue. (Conf 2234/86, mass n 445395; (Conf 6564/83, mass n 431274).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)