Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 02/04/1986 (Rv. 445395 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - SITUAZIONE DI ABBANDONO - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA DEL MINORE - CRITERI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - SITUAZIONE DI ABBANDONO - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA DEL MINORE - CRITERI.*
Non avendo la dichiarazione dello stato di adottabilità carattere sanzionatorio per i genitori, ma tutelando unicamente l'interesse del minore, l'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184 - che si è limitato ad innovare la precedente disciplina dell'adozione speciale in tema di condizioni per lo stato di adottabilità prevedendo la forza maggiore quale causa di giustificazione della mancata assistenza ai fini della pronuncia su detto stato, purché la stessa abbia carattere transitorio - deve essere interpretato nel senso della assoluta prevalenza della prioritaria esigenza del minore a crescere e svilupparsi in un ambiente sano e affettuoso, senza trascurare, peraltro, che il miglior ambiente di crescita del minore resta pur sempre, almeno tendenzialmente, quello della famiglia di sangue. (V 2641/82, mass n 420508; (V 6105/81, mass n 416902; (V 4782/80, mass n 408603; (Conf 6564/83, mass n 431274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)