Sez. U, Sentenza n. 30 del 27/09/1995 Cc. (dep. 14/12/1995) Rv. 202901 - 01
Termini processuali - Computo - Scadenza | Termine di cui all'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen. - Non è operante per i provvedimenti del giudice - Conseguenze in tema di provvedimenti del Tribunale del riesame.
Termini processuali - Computo - Scadenza
Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario che, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico, non vale anche per il deposito dei provvedimenti del giudice. Ne consegue che il termine per il deposito dell'ordinanza assunta dal tribunale del riesame all'esito del relativo procedimento scade, perentoriamente, non nel momento in cui gli uffici vengono chiusi al pubblico, bensì nell'ultima ora, e cioè nella ventiquattresima ora, del decimo giorno dalla ricezione degli atti necessari per la decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)