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Sez. 6, Sentenza n. 1712 del 11/05/1998 Cc. (dep. 18/06/1998) Rv. 211134 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO | Richiesta di convalida dell'arresto - Trasmissione - Pervenimento nella cancelleria del giudice dopo l'orario di chiusura dell'ufficio - Applicabilità a tale atto del disposto dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211134-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

In tema di rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida dell'arresto, poiché tale formalità non rientra in alcuno degli adempimenti previsti dall'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., caratterizzati dal comune presupposto di una necessaria specifica contestuale attività positiva da parte del personale dell'ufficio ricevente, e tenuto conto della commisurazione in ore del termine per la presentazione della richiesta previsto dall'art. 390, comma primo, cod. proc. pen., deve escludersi la tardività di una richiesta di convalida pervenuta oltre il termine di chiusura dell'ufficio ma entro il termine di legge di quarantotto ore dall'arresto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 com. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 122, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)