Sez. 1, Sentenza n. 13806 del 13/03/2025 Cc. (dep. 08/04/2025) Rv. 287956-01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE | Lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Procedura esecutiva - Consegna di copia della sentenza e ingiunzione al condannato a presentarsi presso l'UEPE - Ulteriori atti di impulso da parte dell'autorità - Esclusione - Onere del condannato di attivarsi - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE
In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. (Fattispecie relativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito della accertata ed ingiustificata inerzia da parte del condannato).
Cod. Pen. art. 661 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Cod. Pen. art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)