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Sez. 1, Sentenza n. 9295 del 14/01/2025 Cc. (dep. 06/03/2025) Rv. 287684-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Revoca "in executivis" al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 66 legge n. 689 del 1981 - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287684-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il provvedimento che applica una sanzione sostitutiva di pena detentiva breve può essere revocato "in executivis" nei soli casi di cui all'art. 66 legge 24 novembre 1981, n. 689, e non anche a seguito di una rivalutazione dell'idoneità della misura, preclusa dall'intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa a pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, revocata dal giudice dell'esecuzione - dopo che il condannato era stato attinto da misura cautelare - perché ritenuta non più idonea al raggiungimento dei suoi scopi).

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)