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Sez. 2 - , Sentenza n. 12431 del 11/02/2021 Cc. (dep. 31/03/2021) Rv. 280769 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Emergenza epidemiologica – Ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 2-ter del d.l. n. 28 del 2020 emessa in sede di appello cautelare – Sospensione dell’esecutività in pendenza del ricorso per cassazione – Emissione di altro provvedimento di ripristino - Possibilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280769-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in assenza di un'espressa deroga all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., in pendenza del ricorso per cassazione, rimane sospesa l'esecuzione dell'ordinanza di ripristino della custodia cautelare disposta dal tribunale in sede di appello cautelare sulla scorta degli elementi emergenti all'esito del monitoraggio periodico previsto dall'art. 2-ter, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, cosicché, in applicazione del principio del "ne bis in idem" cautelare, è preclusa l'adozione di un successivo provvedimento di ripristino della misura custodiale, sia pure sulla scorta delle informazioni emergenti all'esito del citato monitoraggio periodico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 art. 2 ter com. 1 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)