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Sez. 5, Ordinanza n. 6187 del 07/03/2024 (Rv. 670854-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) | Imposta di soggiorno - Gestore della struttura ricettiva - Qualifica di responsabile d'imposta - Conseguenza - Obbligo di versamento del tributo con diritto di rivalsa sul turista - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670854-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

In tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, ai sensi dell'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, per cui, ove quest'ultimo non abbia versato l'ammontare corrispondente, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, richiedendo il pagamento dell'imposta e della sanzione.

Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)