Sez. 2 - , Ordinanza n. 18018 del 23/06/2023 (Rv. 668330 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) | Imposta di soggiorno - Soggetto obbligato tenuto alla rivalsa verso il cliente - Gestore del portale telematico per le prenotazioni - Gestore della struttura recettiva - Discrimine - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)
Nel caso in cui il gestore di una struttura recettiva si avvalga di un portale telematico per le prenotazioni, ove in base agli accordi contrattuali si preveda che il pagamento dell'imposta debba essere effettuato solo al termine del soggiorno e nelle mani del proprietario-gestore della struttura, è solo costui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, essendo colui che incassa i canoni di locazione ed i corrispettivi e, pertanto, anche l'unico in grado di verificare la sussistenza del presupposto dell'imposta (ossia l'effettivo soggiorno dell'ospite) con conseguente esclusione di tale responsabilità in capo al gestore del portale telematico.
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 1, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 4 com. 5, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 03/08/2017 num. 13 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)