Sez. 4, Sentenza n. 3571 del 25/01/1973 Ud. (dep. 07/05/1973) Rv. 124018 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - SUBAPPALTO DI OPERE - MANCANZA DI AUTONOMIA DEL SUBAPPALTATORE - RESPONSABILITA PER MANCATO APPRESTAMENTO DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE - INCOMBENZA SUL COMMITTENTE - DOVERI DEL SUBAPPALTATORE - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - SUBAPPALTO DI OPERE - MANCANZA DI AUTONOMIA DEL SUBAPPALTATORE - RESPONSABILITA PER MANCATO APPRESTAMENTO DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE - INCOMBENZA SUL COMMITTENTE - DOVERI DEL SUBAPPALTATORE - FATTISPECIE.*
Quando il subappaltatore non abbia un'autonomia tecnica ed in particolare quando per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sia tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non abbia liberta di Determinazione, permane la responsabilita del committente per il mancato apprestamento di misure idonee. Pur tuttavia il subappaltatore e tenuto a vigilare acche le misure apprestate siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attivita di cui e responsabile e non gia nel perimetro di tutto il cantiere. (fattispecie in tema di mancato apprestamento di misure idonee contro le cadute dall'alto).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 26, Legge 27/04/1955 num. 547 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)