Sez. 4, Sentenza n. 8321 del 07/10/1980 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150220 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'appaltatore, che si avvalga di altra impresa, per l'esecuzione di opere accessorie e specialistiche, non cessa di essere investito dei poteri direttivi generali, inerenti alla propria qualità e non è esentato dal dovere di provvedere alle misure di tutela dei lavoratori, anche se non dipendenti da lui. Tale dovere sussiste particolarmente, quando il subappaltatore non abbia autonomia tecnica e si avvalga per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni di quelle predisposte per l'opera principale. (nella specie la Cassazione ha ritenuto la responsabilità dello appaltatore di una costruzione edile per le lesioni riportate - a seguito di caduta da una impalcatura, priva di tavola fermapiede - da un operaio, dipendente di altro imprenditore, che aveva assunto in subappalto l'Obbligo di tinteggiare il fabbricato). (Conf mass n 143693; (Conf mass n 139669; (Conf mass n 124018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)