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Sez. 1, Sentenza n. 971 del 20/10/1970 Ud. (dep. 15/02/1971) Rv. 116714 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CIRCOSTANZE E MODALITA DELL'AZIONE CON RILEVANZA AUTONOMA - VALUTAZIONE AI FINI DEL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116714-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CIRCOSTANZE E MODALITA DELL'AZIONE CON RILEVANZA AUTONOMA - VALUTAZIONE AI FINI DEL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITA.*

Il fatto che talune circostanze o modalita dell'Azione delittuosa costituiscano altrettanti aspetti giuridicamente rilevanti del reato, come tali oggetto di specifica contestazione accusatoria e di correlativa valutazione in termini di aggravamento del reato e della pena (quali ad es la continuazione e l'aggravante del rilevante danno patrimoniale), non impedisce che il giudice possa fare riferimento alle medesime circostanze ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Cio costituisce infatti una puntuale applicazione dell'art 133 cod pen che fa richiamo proprio alla gravita del reato, desumendola, fra l'altro, da circostanze, quali le modalita tutte dell'Azione e l'entita del danno, che ben possono risultare gia inserite nella configurazione del reato stesso od in quella dei suoi elementi accidentali. (V 115665, anno 1970' 107850, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)