Sez. 4, Sentenza n. 33839 del 01/07/2015 Cc. (dep. 31/07/2015) Rv. 264323 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omesso avviso all'unico difensore di fiducia - Presenza dell'indagato - Nullità deducibile per la prima volta in cassazione - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
E deducibile con il ricorso per cassazione la nullità derivante dall'omesso avviso all'unico difensore di fiducia della data dell'udienza per la trattazione in camera di consiglio dell'istanza di riesame di misura cautelare personale, ancorché l'indagato, presente all'udienza, nulla abbia eccepito. (In motivazione la S.C. ha precisato che la nullità dell'ordinanza di riesame per omesso avviso al difensore non comporta l'inefficacia del provvedimento impugnato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 180, Cod. Pen. art. 181, Cod. Pen. art. 182, Cod. Pen. art. 309 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)