Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 263024 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Atti ai quali la parte assiste ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. - Nozione di parte - Indagato o imputato - Esclusione.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
La parte su cui grava l'onere di eccepire, ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore - ovvero il pubblico ministero -, in nessun caso l'indagato o l'imputato né altra parte privata, in quanto l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Costituzione art. 24, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)