Sez. 3, Sentenza n. 723 del 18/03/1970 (Rv. 345960 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - AUTONOMA DICHIARAZIONE E DUPLICE SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - AUTONOMA DICHIARAZIONE E DUPLICE SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA.*
Perche possa dirsi assolto l'Obbligo della approvazione specifica delle clausole onerose posto dall'art 1341, secondo comma, cod civ occorre che nel testo del contratto sia inserita un'autonoma dichiarazione nella quale siano specificate mediante idonee indicazioni le clausole approvate e che tale dichiarazione sia seguita da nuova ed apposita sottoscrizione diversa da quella apposta al contratto, a nulla giovando, ove manchi la distinta sottoscrizione, che la clausola onerosa e la dichiarazione di relativa approvazione siano collocate immediatamente prima della firma o che siano stampate con un particolare rilievo tipografico. Con riferimento al contratto di Assicurazione, deve escludersi che la sottoscrizione della polizza, ancorche non necessaria ai fini della conclusione del contratto, gia perfezionato con la sottoscrizione del modulo di proposta e con la accettazione dell'assicuratore, possa sostituire la specifica approvazione delle clausole onerose, costituendo un documento riproduttivo, e non gia integrativo, della manifestazione negoziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)