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Sez. 1, Sentenza n. 3479 del 22/04/1997 (Rv. 503871 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento pienamente conosciuto dalle parti, al fine di integrazione della regolamentazione del rapporto negoziale - Clausola vessatoria ed onerosa - Configurabilità e necessità di una specifica approvazione per iscritto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503871-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ., mentre non rileva l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto. (Nella specie l'assicurato aveva dichiarato nella polizza di aver preso visione delle condizioni generali di contratto espressamente richiamate fra cui era compresa la clausola di deroga alla competenza territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)