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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26463 del 08/09/2022 (Rv. 665690 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Obbligo di istruttoria del giudice - Contenuto - Modalità di adempimento.
Stato
decisa il 2022-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665690-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)