Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 06)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Modalità di adempimento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)