Sez. 1, Sentenza n. 885 del 25/01/1995 (Rv. 489950 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Analisi di campione - Comunicazione - Equipollenza alla contestazione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
L'art. 15, comma quinto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce espressamente che le comunicazioni delle analisi di campione equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 della legge stessa, ossia alla contestazione immediata per la quale ultima non opera la prescrizione sul termine, riferita, dal comma secondo dell'articolo stesso, alla diversa ipotesi della notifica successiva all'infrazione. Ne consegue che deve escludersi che, con riguardo a tali comunicazioni, possa esigersi il rispetto del termine di novanta giorni di cui al comma secondo della legge n. 689 del 1981 e che debba nelle stesse all'uopo indicarsi (come "dies a quo") la data di effettuazione delle operazioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)