Sez. 1, Sentenza n. 7079 del 29/07/1997 (Rv. 506325 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Accertamento della violazione realizzato attraverso analisi di campioni - Comunicazione dei risultati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Necessità - Omissione di tale formalità - Conseguenze - Notificazione degli estremi della violazione entro novanta (o talora centottanta giorni) dal completamento delle analisi - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni amministrative, le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, prevedono che le violazioni medesime, ove possibile, debbano essere immediatamente contestate, e, nel caso in cui ciò non accada, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, entro novanta giorni (termine che è invece di centottanta giorni per le ipotesi di violazioni del D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987). Tale disciplina dell'art. 14 cit., peraltro, nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga attraverso analisi di campioni, va coordinata con il disposto dell'art. 15 della stessa legge, il quale statuisce che, in tali casi, l'esito delle analisi debba essere comunicato, all'interessato, dal dirigente del laboratorio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e che tale comunicazione equivalga alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, e che, solo nella ipotesi in cui non sia possibile effettuare una tale comunicazione, si debba procedere alla notificazione nel termine prescritto dall'art. 14 (o dalle eventuali norme derogative), in difetto di che si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria. Il termine suddetto, nelle ipotesi in questione, inizia a decorrere dal momento del completamento dell'analisi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)