diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5278 del 06/08/1983 (Rv. 430172 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONE - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DISCIPLINA EX ART. 8, OTTAVO COMMA DELLA LEGGE N. 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE NORME DEL COD. CIVILE SUI RAPPORTI DI VICINATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1983-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430172-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONE - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DISCIPLINA EX ART. 8, OTTAVO COMMA DELLA LEGGE N. 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE NORME DEL COD. CIVILE SUI RAPPORTI DI VICINATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*

In materia di costruzioni nelle zone sismiche, ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 25 novembre 1962 n. 1684 - secondo cui "le amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme" - gli strumenti urbanistici delle località sismiche ben possono determinare i distacchi considerando come termini di riferimento i confini dei fondi, a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di fabbricati sul fondo vicino, con conseguente deroga al criterio generale della prevenzione riportato anche in detta legge (settimo comma dell'art. 8 citato); in tal caso, le Disposizioni (locali) che impongono i distacchi dai confini sono integrative di quelle del codice civile sui rapporti di vicinato (distanze) e comportano, se violate, la possibilità di agire per la riduzione in pristino.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)