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Sez. 2, Sentenza n. 3565 del 05/08/1977 (Rv. 387165 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - COSTRUZIONE DEL CONDOMINO SUL FONDO COMUNE - DISCIPLINA DELL'ACCESSIONE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387165-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - COSTRUZIONE DEL CONDOMINO SUL FONDO COMUNE - DISCIPLINA DELL'ACCESSIONE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La disciplina dell'accessione, riferendosi alla ipotesi della costruzione effettuata dal terzo, con materiali propri, sul fondo altrui, non e applicabile alla diversa ipotesi della costruzione effettuata da uno dei condomini sul fondo comune perche i comunisti non possono essere considerati terzi fra di loro. Pertanto tale ultima ipotesi trova la sua esclusiva disciplina nella norma dell'art 1120 cod civ, relativa alle innovazioni apportate dai condomini sulle cose comuni. (V 716/74, mass n 368564).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)