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Sez. 2, Sentenza n. 716 del 14/03/1974 (Rv. 368564 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ACCESSIONE TRA CONDOMINI - NORMATIVA DELL'ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368564-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ACCESSIONE TRA CONDOMINI - NORMATIVA DELL'ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INAPPLICABILITA.*

La fattispecie contemplata dall'art 936 cod civ (opere fatte da un terzo con materiali propri) si attaglia solo al caso che siasi occupato, con piantagioni, costruzioni od opere, un terreno di proprieta altrui. In tema di comunione o di condominio in edifici, essendo i partecipanti legati da un reciproco vincolo, gli stessi non possono essere considerati terzi tra loro ed i loro rapporti, traendo la disciplina esclusiva dal complesso di norme dettate in tema di comproprieta, non tollerano di essere regolati dalle Disposizioni concernenti l'istituto giuridico dell'accessione. (V 3457'69, mass n 343574).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)