Sez. 1 - , Sentenza n. 22934 del 29/09/2017 (Rv. 645784 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Minori - Stato di adottabilità - Art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983 come modif. dalla l. n. 173 del 2015 - Necessaria convocazione degli affidatari o della famiglia collocataria - Applicabilità in caso di giudizio di rinvio - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di adozione di minori, il giudice deve, a pena di nullità, disporre l'audizione degli affidatari o della famiglia collocataria ex art. 5, comma 1, ult. parte, l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 l. n. 173 del 2015 che, avendo natura processuale, è immediatamente applicabile ai processi in corso anche se instaurati a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, la cui efficacia vincolante viene meno quando la disciplina normativa, in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)