Sez. 1 - , Ordinanza n. 35835 del 22/11/2021 (Rv. 663279 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Minori – Stato di adottabilità – Convocazione
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
degli affidatari e della famiglia collocataria – Necessità – Omissione – Conseguenze – Fondamento.
In tema di adozione di minori, il giudice deve, a pena di nullità, disporre l'audizione degli affidatari o della famiglia collocataria ex art. 5, comma 1, ult. parte, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015, norma che, avendo natura processuale, è immediatamente applicabile ai processi in corso anche se instaurati a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, e che risponde all'esigenza che siano sentiti nel corso del procedimento coloro che in ragione della quotidianità del rapporto con il minore possono riferire dell'attualità della situazione nonché della soluzione che risulti preferibile in funzione del prevalente interesse del medesimo.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)