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Sez. U, Sentenza n. 5006 del 06/05/1991 (Rv. 472023 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazioni territoriali - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Prestazioni ambulatoriali dei medici in situazione di cosiddetto plus-orario - Attività libero professionale - Configurabilità - Domanda diretta al pagamento del relativo compenso - Devoluzione all'A.G.O..
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472023-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazioni territoriali - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere

Le prestazioni ambulatoriali che medici dipendenti di un'unità sanitaria locale svolgano, nell'ambito delle strutture e dei servizi dell'unità medesima, in situazioni di cosiddetto plus-orario, secondo la previsione dell'art. 35, comma settimo, lett. B), del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nonché degli accordi nazionali per il personale ospedaliero, integrano un'attività libero-professionale riconducibile (come quella dei medici convenzionati esterni) ad un rapporto di parasubordinazione - dovendo essa svolgersi secondo modalità organizzative stabilite dalla U.S.L. in accordo con i sanitari interessati - che esula dal distinto e concorrente rapporto di pubblico impiego, tenuto conto, in particolare, dell'esplicita definizione legislativa di detta attività come "libero-professionale" e della non obbligatorietà della medesima. Pertanto, la domanda rivolta al conseguimento del compenso delle predette prestazioni è devoluta non alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, restando in tale ambito assoggettata alle norme sul rito del lavoro (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1973 num. 761 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)